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Contributi per rinegoziazione contratti di locazione (domande fino al 31 dicembre 2020)

Si tratta di un contributo per la rinegoziazione contratti di locazione previsto dal Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Le domande si raccolgono fino al 31 dicembre 2020. L'ordine di arrivo delle richieste costituisce criterio di precedenza.

L’ambito territoriale di riferimento comprende i seguenti Comuni dell’Unione di  Comuni Valmarecchia: Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Novafeltria, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria.

Descrizione

E' il bando per la raccolta di domande di accesso al Fondo Regionale di sostegno alle abitazioni in locazione, anno 2020, intervento 2) rinegoziazione contratti di locazione.

Destinatari e requisiti

Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione erogando contributi nel caso di rinegoziazione di locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato.

Possono fare richiesta dei contributi oggetto del presente Avviso i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e s.m.i.;
  2. residenza in uno dei seguenti comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia: Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Poggio Torriana, Novafeltria, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;
  3. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata; oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
  4. Valore ISEE, ordinario oppure corrente, per l’anno 2020 del nucleo familiare non superiore ad € 35.000,00 risultante da Attestazione INPS in corso di validità. Esclusivamente per domande presentate entro il 30/10/2020, in caso di mancanza di valore ISEE 2020 il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro e non oltre il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso che il richiedente non consegni l’ISEE nel termine previsto, dovrà restituire all’Unione l’intero importo eventualmente indebitamente ricevuto.

Casi di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

  1. essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
  2. avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019, cioè un contributo del fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione – anno 2019, sulla base della graduatoria approvata con determina dirigenziale del comune di Rimini n. 1177 del 23/06/2020; si precisa che l’essere già presente in tale graduatoria di per sé non è causa di esclusione, fermo restando che l’assegnazione del contributo ai sensi del presente Avviso fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria;
  3. avere avuto nel 2020 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
  4. avere avuto nel 2020 la concessione di un contributo del Fondo per “l’emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
  5. avere già ricevuto la concessione di un contributo diretto della tipologia di intervento 1) ai sensi della DGR n. 602/2020, in quanto i contributi diretti e i contributi per la rinegoziazione dei contratti di locazione sono alternativi e non cumulabili; Il contributo, se dovuto, è erogato una tantum al locatore (proprietario dell’immobile).

Tipologie di rinegoziazione ed entità del contributo (legge n. 431/1998)

Il canone di locazione da prendere come riferimento ai fini del presente Avviso è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni Istat.

Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2 comma 1) o concordato (art. 2 comma 3) o transitorio (art. 5)

Per i comuni di Santarcangelo di Romagna e Verucchio. La riduzione deve essere applicata per una durata minima di 12 mesi e deve essere:

  • per i contratti a “canone libero” di almeno il 20% del canone originario;
  • per i contratti a “canone concordato” di almeno il 10% del canone originario.

Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore ad euro 2.000,00.

Per i comuni di Poggio Torriana, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria e San Leo. La riduzione deve essere applicata per una durata minima di 12 mesi e deve essere:

  • per i contratti a “canone libero” o “concordato” di almeno il 10% del canone originario.

Il contributo è pari al 50% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore ad euro 1.500,00.

Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2 comma 1) o transitorio (art. 5) a concordato (art. 2 comma 3)

Per i comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore ad euro 2.500. La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.

Stipula di un nuovo contratto concordato (art. 2 comma 3) per alloggi sfitti

Per i comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a euro 3.000.

Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in euro 700,00. L’alloggio deve essere sfitto alla data del 03/06/2020 (data di approvazione della delibera DGR 602/2020).

Modalità di presentazione delle domande

Le domande si raccolgono solo su appuntamento fino al 31 dicembre 2020 presso lo Sportello Casa del Comune di Santarcangelo (piazza Ganganelli 1, scala A, piano primo).

Gli interessati devono quindi fissare un appuntamento al numero 380/8993959.

I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilando il modulo in allegato. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Al momento della presentazione della domanda si dovrà essere in possesso di:

  1. Documento di identità in corso di validità;
  2. Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di stati non aderenti all’Unione Europea;
  3. Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi DPCM. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.; esclusivamente per domande presentate entro il 30/10/2020, in assenza di attestazione ISEE il richiedente potrà dichiarare un valore presunto ISEE impegnandosi a presentare l’ISEE 2020 entro il 30/10/2020;
  4. Contratto di locazione originario con eventuali aggiornamenti ISTAT e scrittura privata registrata o in corso di registrazione con imposta già pagata (in caso di riduzioni del canone di locazione, richiamate al punto a) art. 2) del presente Avviso);
  5. Contratto di locazione originario con eventuali aggiornamenti ISTAT e nuovo contratto a canone concordato registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata (in caso di modifiche contrattuali, richiamate al punto b) art. 2) del presente Avviso);
  6. Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata e dichiarazione del locatore attestante che l'immobile alla data del 03/06/2020 risultava sfitto (in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato, richiamato al punto c) art. 2) del presente Avviso);
  7. Certificazione del legale rappresentante della cooperativa assegnante, che attesti l’assegnazione di un alloggio di proprietà di cooperativa di abitazione (solo per i richiedenti che vivono in un alloggio assegnato nei predetti termini);
  8. Documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del locatore/proprietario dell’immobile.

Per informazioni sui requisiti di partecipazione e sulle tipologie di contributi per rinegoziazione di contratti di locazioni è possibile chiamare il numero 380/8993959 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Istruttoria delle domande e modalità di erogazione dei contributi

L’Unione di Comuni Valmarecchia, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, una volta accertato in capo al richiedente il possesso dei requisiti per l’ammissione ai contributi, specificati al precedente art. 1), provvede, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con apposito atto dirigenziale all’assegnazione del beneficio che verrà erogato una tantum al locatore (proprietario dell’immobile). La comunicazione di esito del procedimento al richiedente/beneficiario verrà effettuata per le vie brevi.

L’ordine di arrivo delle domande costituisce criterio di precedenza.

In caso di più domande presentate nella stessa data per uno stesso comune avrà la precedenza la domanda con il valore ISEE più basso. In caso di domande con il medesimo valore ISEE si applicheranno in maniera concorrente i seguenti criteri di priorità:

  • numero minori presenti nel nucleo familiare anagrafico - numero componenti del nucleo familiare anagrafico con disabilità certificata superiore al 67%;
  • numero dei componenti del nucleo familiare di età superiore ad anni 70 Le domande presentate indicando un valore presunto ISEE per mancanza di attestazione in corso di validità al momento della compilazione della domanda, saranno istruite considerando come valore ISEE il valore massimo di ammissione al contributo (€ 35.000,00).

Qualora, invece, l’Unione accerti la mancanza dei requisiti per l’ammissione ai contributi di cui al presente Avviso, provvederà con specifico atto dirigenziale a dare atto della non ammissibilità al contributo e lo comunicherà all’interessato mediante raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di diniego sarà possibile presentare ricorso. Il ricorso va indirizzato all’attenzione del Responsabile del Servizio Dott.ssa Antonella Muccioli in carta semplice ed inoltrato a: Unione di Comuni Valmarecchia, Ufficio Unico Servizi Sociali, indicando "Ricorso rinegoziazione contratti di locazione 2020". Il ricorso va presentato prendendo contatti con l'Ufficio Protocollo del comune di residenza, oppure va inviato via mail all'indirizzo servizisocialiBVM@vallemarecchia.it.

Nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo di locazione, in misura superiore al 30%, l’Ufficio Unico Servizi Sociali, prima dell’assegnazione del contributo, accerta che i Servizi Sociali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare. Nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo di locazione, in misura superiore al 30%, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc) l’Unione può erogare il contributo a seguito di un accertamento delle effettive condizioni economiche da effettuarsi a cura del Servizio Sociale.

Responsabile di procedimento

Antonella Muccioli

Bando integrale

Il bando integrale.

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pubblicato il 2020/07/24 11:58:18 GMT+2 ultima modifica 2020-07-24T11:58:25+02:00